A seguire, indichiamo tutti gli articoli dedicati al non profit e riportati nella finanziaria 2008:
- FINANZIARIA 2008_PRIMA PARTE
- FINANZIARIA 2008_SECONDA PARTE
- FINANZIARIA 2008_TERZA PARTE
PER APPROFONDIRE
Cosa porta la Finanziaria 2008 agli enti non profit (di Gianpaolo Concari)
Un paio di interventi rendono più convenienti le erogazioni liberali delle imprese alle O.n.l.u.s.
Le erogazioni liberali in natura alle O.n.l.u.s. sino al 31/12/2007 generavano alcuni problemi fiscali anche se, con l’introduzione della “più dai meno versi” le cose erano migliorate in termini di limite massimo fiscalmente riconosciuto della donazione. Alle O.n.l.u.s. si potevano infatti donare:
1. secondo la più dai meno versi (cfr. art. 14, d.l. 35/2005) i beni, senza alcuna distinzione circa la loro natura, per un importo massimo, calcolato in base al valore normale dei beni donati, pari al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre i 70.000,00 EUR. La donazione però comporta la indetraibilità dell’I.V.A. relativa all’acquisto dei beni donati o, se prodotti all’interno dell’impresa, relativa ai beni che li compongono. Fino al 31/12/2007 queste donazioni (sia in denaro che in natura) non erano riconosciute come onere deducibile ai fini I.R.A.P.. La norma non è stata modificata dalla Finanziaria 2008 e le novità in tema di I.R.A.P. sono riportate nel prosieguo di questo articolo;
2. le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici (cfr. art. 13, comma 2, d.lgs. 460/97), alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati ad essere eliminati dal circuito commerciale (per difetti di confezionamento o perché prossimi alla scadenza). In questo caso non vi è un limite massimo per il riconoscimento fiscale della donazione, valida sia ai fini I.R.Pe.F./I.Re.S., I.V.A. e I.R.A.P. proprio perché la donazione di questi beni è considerata al pari della distruzione degli stessi. La norma non è stata modificata dalla Finanziaria 2008.
3. i restanti beni, in base alla previgente formulazione dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97, potevano essere donati sino ad un massimo fiscalmente riconosciuto di di 1.032,91 euro (2 milioni di lire). Di fatto la norma era praticamente abrogata perché superata dalla più dai meno versi più favorevole ai contribuenti.
L’art. 1, comma 130, legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) riforma il contenuto dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97, ed estende la possibilità di considerare come distrutti tutti i beni non di lusso (concetto un po’ vago senza il riferimento ad un elenco specifico), donati alle O.n.l.u.s., che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita.
La rilevanza fiscale della donazione è limitata al 5% del reddito di impresa dichiarato e il valore di riferimento dei beni donati è il costo specifico degli stessi o il loro costo di acquisto.
Nonostante tali limitazioni, l’operazione è interessante perché ai fini I.R.Pe.F./I.Re.S. e I.V.A. non si considera come destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa, con il che, ai fini I.V.A., non scatta l’obbligo di rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto.
Si richiama l’attenzione comunque al rispetto delle formalità richieste dall’art. 2, d.P.R. 441/97 che prevede una procedura assai rigida per vincere la presunzione di cessione dei beni donati e quindi per validare fiscalmente le operazioni di erogazione liberale di beni.
Attenzione deve essere posta alle terminologie diverse utilizzate nei vari provvedimenti: il reddito complessivo è infatti diverso dal reddito di impresa e il valore normale dei beni è un concetto diverso dal costo specifico o di acquisto.
L’altra grande novità, contenuta nell’art. 1, comma 50 della Finanziaria 2008, è l’abrogazione dell’art. 11-bis, d.lgs. n. 446/97 che considerava irrilevanti ai fini I.R.A.P. tutte le erogazioni liberali di qualunque tipo.
Apparentemente il risparmio fiscale delle donazioni è diminuito in quanto l’aliquota I.Re.S. è passata dal 33% al 27% e non viene bilanciata dal riconoscimento fiscale delle donazioni ai fini I.R.A.P. in quanto l’aliquota è scesa dal 4,25% al 3,9%. Il risparmio fiscale perciò sarebbe del 30,9%. In realtà la considerazione non è corretta in quanto è la tassazione nominale in generale ad essere scesa dal 37,25% al 30,9%. Si tratta perciò di un nuovo impulso alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese.
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